Tribunale ordinario di Milano n. 9932 del 2014 Contratto di agenzia. Incompetenza del Giudice del Lavoro nell’ipotesi in cui l’agente sia una società, in quanto manca il requisito della natura prevalentemente personale della prestazione. Le controversie inerenti a rapporti di agenzia, nei quali la qualità di agente è rivestita da una società, considerata la mancanza del carattere prevalentemente personale della prestazione, non possono essere devolute alla competenza del Giudice del Lavoro ex art. 409 c.p.c. Quest’affermazione di principio è confermata da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale: “qualsiasi società, per quanto semplice sia la sua struttura, importa l’esercizio collettivo di un’impresa e, postulando un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi, non si può concretare in una prestazione di opera prevalentemente personale” (Cass. N. 69/1982); inoltre per la configurabilità della competenza funzionale del Giudice del Lavoro “è necessario che l’attività di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell’agente. Tale situazione non ricorre allorché il contratto di agenzia intercorra con una società di capitali o, come nella specie, con una società di persone che costituisca un autonomo centro di imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l’agente svolga la propria attività avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale” (Cass. N. 6351/2006). (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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