Tribunale di Pescara. Sezione Lavoro sentenza del 17.06.2014

Contratto di Agenzia. Indennità meritocratica ex art. 12 AEC. Necessaria sussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione ai fini del riconoscimento dell’indennità.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità meritocratica di cui all’art. 12 dell’AEC recepito dalle parti è necessario che sussista un duplice requisito: al momento della cessazione del rapporto, deve risultare che l’agente abbia procurato nuovi clienti incrementando in tal modo gli affari del preponente; quest’ultimo riceva sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.

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