Tribunale di Padova Sezione Lavoro sentenza del 31.10.2014 Contratto di Agenzia. Recesso del preponente in assenza di preventiva contestazione circa il negativo andamento degli ordini. Illegittimità del recesso per assenza di giusta causa. Conseguente riconoscimento all’agente dell’indennità sostitutiva del preavviso. Riconoscimento dell’indennità di risoluzione del rapporto per la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. Il recesso, operato dal preponente, con effetto immediato non preceduto da una chiara contestazione circa il negativo andamento degli ordini, appare contrario al principio di buona fede e deve considerarsi non sorretto da una giusta causa. L’assenza di giusta causa di recesso, comporterà il riconoscimento, in capo all’agente, dell’indennità sostitutiva del preavviso di cui all’art. 9 dell’AEC del 20/3/02. Si è inoltre stabilito che spetta al ricorrente l’indennità di cessato rapporto ex art. 1751 c.c. in quanto sussistono i requisiti previsti dalla citata disposizione: l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente sviluppando sensibilmente i suoi affari; il preponente continua a trarre benefici sostanziali dagli affari con tale clientela. Tale indennità potrà essere riconosciuta all’agente, in sostituzione del trattamento indennitario previsto dagli AEC, soltanto nel caso in cui assicuri all’agente un risultato economico più favorevole.
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