Tribunale di Milano V Sez. civile sentenza del 11 novembre 2014 Decreto ingiuntivo notificato a società in liquidazione. Cessazione della capacità e soggettività della società in seguito alla cancellazione dal registro delle imprese. Conseguente revoca di decreto ingiuntivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese. Onere della prova in materia di inadempimento di un’obbligazione. Legittimazione ad agire, da parte di ausiliari del professionista, in un contratto d’opera intellettuale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 22.2.2010 n. 4060, hanno affermato che la modifica dell’art. 2495 c.c., ad opera dell’art. 4 D.lgs. n. 6/2003, secondo cui la cancellazione dal Registro delle Imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società di capitale, ha un effetto espansivo anche nei confronti delle società di persone, per cui anche per queste ultime può presumersi che la cancellazione della loro iscrizione dal registro delle imprese, pur avendo natura dichiarativa, comporti la fine della loro capacità e soggettività, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce anche per le società di capitali e le cooperative. Conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo notificato ad una società cancellata dal registro delle imprese; tuttavia se i soci della società si siano opposti al decreto ingiuntivo, allora si instaurerà un ordinario giudizio di opposizione nei confronti di costoro ex art. 2312, comma 2 c.c. Per quanto attiene al riparto dell’onere probatorio, nell’ipotesi di inadempimento di un’obbligazione, si precisa che il creditore deve provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento altrui. La Suprema Corte, con sentenza n. 5248 del 1986, ha inoltre precisato che “in tema di prestazione d’opera intellettuale, la facoltà per il professionista di servirsi, ai sensi dell’art. 2232 c.c., della collaborazione di sostituti od ausiliari non comporta mai che costoro diventino parti del rapporto di clientela restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente; il sostituto, pertanto, non è legittimato ad agire contro il cliente medesimo per la corresponsione del compenso, il cui obbligo resta a carico del professionista che si sia avvalso della sua collaborazione”. (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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