Tribunale di Milano. Sezione Lavoro sentenza del 30.10.2014 Contratto di Agenzia. Applicazione dell’art. 1751 c.c. Alternatività della disciplina legale con la disciplina collettiva. Prevalenza della disciplina che assicuri all’agente un maggior risultato. Ripetizione dell’indebito. Onere della prova in capo a colui che fa valere il diritto alla ripetizione. Ai fini del riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c., che riproduce il contenuto dell’art. 17 della direttiva 86/653/CEE, è necessario che sussistano i presupposti in esso contenuti: qualora l’Agente abbia procurato nuovi clienti al Proponente o abbia sviluppato in modo consistente gli affari con i clienti esistenti, e il Preponente continui a ricevere ancora vantaggi dagli affari con tali clienti, ha diritto ad una indennità annua calcolata sulla base della media delle retribuzioni riscosse negli ultimi cinque anni ovvero, per periodi inferiori, sulla media del periodo in questione. Con riguardo all’alternatività tra norme di legge e contrattazione collettiva di riferimento, la Corte di Giustizia con sentenza del 23 marzo 2006 C-465/04 ha stabilito che l’applicazione degli accordi è ammissibile soltanto nel caso in cui non peggiorativa per l’agente. In virtù di tale principio si è richiamato il principio enunciato da Cass. N. 21309/2006, secondo cui l’art.1751, comma 6 si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che permetta all’agente di conseguire il risultato migliore. Nel caso di specie si è richiamato il principio sancito all’art. 2033 secondo cui ai fini della sussistenza del diritto alla ripetizione dell’indebito, il presupposto fondamentale consiste nella mancanza di una causa giustificativa del pagamento; l’onere di provare tale assenza ricade sulla parte che intende far valere il diritto alla ripetizione.
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