Tribunale di Milano Sezione Lavoro Sentenza del 09.09.2014 Contratto di agenzia. Mancato pagamento delle provvigioni da parte del preponente. Legittimità del recesso dell’agente per giusta causa. Riconoscimento, all’agente, dell’indennità di cessazione del rapporto. L’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. deve essere corrisposta all’agente nel caso in cui il recesso operato da quest’ultimo è giustificato da circostanze attribuibili al preponente. Tali circostanze sono identificabili nel mancato pagamento delle provvigioni, il quale configura un inadempimento a carico del preponente che non può non essere ricondotto alla previsione di cui al comma 2 dell’art. 1751 che fa riferimento, appunto, alle “circostanze attribuibili al preponente” e che legittima l’agente a recedere dal contratto.
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