Tribunale di Milano. Sezione Lavoro 06.02.2015 Contratto di Agenzia. Inadempienze del preponente, causa di lamentele da parte dei clienti. Credibilità dell’agente venuta meno. Conseguente compromissione del rapporto di fiducia tra agente e preponente. Legittimità del recesso per giusta causa da parte dell’agente. Indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. In un rapporto di agenzia, uno degli elementi fondamentali consiste nelle modalità in cui l’agente si rapporta con la clientela di riferimento, essendo infatti necessario che quest’ultima veda nell’agente una persona corretta, credibile e affidabile; queste sono doti essenziali affinché il cliente possa sia fidelizzare la clientela, ma anche acquisirne di nuova. Posto che l’agente riceve il suo compenso sugli affari portati a buon fine, è suo interesse mantenere l’immagine di credibilità, affidabilità e correttezza che si è conquistato. Qualora, a causa di inadempienze del preponente, i clienti risultino insoddisfatti, insoddisfazione manifestata anche a mezzo di comunicazioni alla società stessa, risulta evidente che il rapporto tra agente e preponente risulta compromesso, in quanto tali mancanze potrebbero pregiudicare negativamente le aspettative di guadagno dell’agente. Per tale motivo si ritiene sussistere giusta causa di recesso in capo all’agente. Il Giudice adito, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha inoltre stabilito che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 1751 c.c., non è sufficiente che l’agente abbia sviluppato gli affari del preponente durante il rapporto, in quanto tale vantaggio è compensato dalla corresponsione delle provvigioni; risulta, invece, necessario che il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dall’operato dell’agente anche a seguito di cessazione del rapporto. (Cass. 24776/2013) (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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