Tribunale di Milano Sez. XI civile del 23.09.2014 Contratto di agenzia. Cessione del ramo d’azienda. Subentro del cessionario in tutti i rapporti contrattuali del cedente, compreso quello d’agenzia. Recesso del preponente. Diritto del cessionario/agente al riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela nonché all’indennità di cessazione del rapporto. Nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda, il cessionario subentra in tutti i rapporti contrattuali del cedente, compreso quello di agenzia che, qualora non espressamente modificato, manterrà le stesse previsioni contrattuali di quello originario. Sulla base di ciò, il Giudice adito ha stabilito che nel caso di recesso del preponente, avvenuto con il rispetto del termine di preavviso (6 mesi per contratti in essere da più di sei anni), la richiesta, da parte dell’agente, dell’indennità suppletiva di clientela, in casi del genere, deve essere valutata facendo riferimento al contratto originariamente stipulato tra l’agente e il cedente; tale indennità verrà riconosciuta, in ogni caso, all’agente qualora il contratto richiami espressamente l’applicazione degli AEC. Si è anche affrontata la questione inerente l’alternatività tra l’indennità ex art. 1751 c.c. e l’indennità prevista dalle norme pattizie (AEC), richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui dev’essere data prevalenza alla norma più favorevole all’agente. Nel caso di specie, non sussistendo i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. per il riconoscimento dell’indennità dalla stessa disposizione prevista, il Giudice ha deciso per il riconoscimento dell’indennità suppletiva di clientela. (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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