Tribunale di Milano Ordinanza ex art. 696 bis cpc 21 novembre 2013 Richiesta accertamento tecnico preventivo. Necessaria preventiva verifica, da parte del Giudice, della sussistenza del fumus boni iuris. Insussistenza dei presupposti per l’espletamento di un accertamento tecnico per l’ampio margine temporale intercorso tra il fatto oggetto di causa e la richiesta. Presupposto fondamentale per l’espletamento di un accertamento tecnico preventivo (A.T.P.) è la preliminare verifica, ad opera del Giudice, circa la sussistenza del fumus boni iuris e della concreta utilità dell’accertamento peritale, affinché questa possa fornire un responso basato su elementi attendibili. Nel caso di specie, non vi erano i presupposti per l’espletamento di un accertamento peritale in quanto dal giorno del fatto da peritare a quello della richiesta di espletamento dell’accertamento tecnico erano passati due anni, con conseguente alterazione o dispersione della prova, rendendo quindi di dubbia affidabilità un eventuale accertamento tecnico preventivo. (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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