Tribunale di Cagliari n. 28.05.2010

Contratto di agenzia. Onere della prova in capo all’agente per il riconoscimento delle indennità richieste. Mancato assolvimento dell’onere della prova nell’ipotesi di allegazione di meri conteggi riepilogativi del fatturato. Necessità di documentazione specifica.

È onere di chi vuol far valere un diritto fornire le prove dei fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).

Quindi, ai fini del riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1751 c.c. e dal contratto collettivo, nonché di qualsiasi altro diritto, è onere dell’agente provare i fatti che costituiscono il fondamento dei suoi diritti, non essendo sufficienti meri conteggi riepilogativi del fatturato prodotto e delle provvigioni maturate, rivelandosi invece necessario, comprovare con la dovuta specificità gli affari dalla cui conclusione sorgerebbe il diritto alla corresponsione delle provvigioni.

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