Tribunale di Alessandria Ordinanza ex art. 702 bis cpc 16 luglio 2012 Contratti in genere. Inadempimento del debitore. Obbligo del debitore al risarcimento del danno qualora non dimostri che l’inadempimento non è dipeso da colpa a lui imputabile. Ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La norma appena citata è applicabile anche se le parti abbiano pattuito una penale avendo, quest’ultima, la sola funzione di liquidazione preventiva del danno. Si è inoltre richiamata la Cass. N. 11717 del 2002, in cui si afferma che affinché l’impossibilità della prestazione esoneri da responsabilità il debitore, è necessario che quest’ultimo dimostri la propria assenza di colpa dando prova, tra l’altro, di aver posto in essere tutte le attività necessarie per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento. (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
Ti possiamo aiutare?
(+39) 02.76000092
info@trottiandpartners.com
Oppure compila il modulo per essere ricontattato