Tribunale di Alessandria Ordinanza ex art. 702 bis cpc 16 luglio 2012

Contratti in genere. Inadempimento del debitore. Obbligo del debitore al risarcimento del danno qualora non dimostri che l’inadempimento non è dipeso da colpa a lui imputabile.

Ai sensi dell’art. 1218 c.c. il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La norma appena citata è applicabile anche se le parti abbiano pattuito una penale avendo, quest’ultima, la sola funzione di liquidazione preventiva del danno.

Si è inoltre richiamata la Cass. N. 11717 del 2002, in cui si afferma che affinché l’impossibilità della prestazione esoneri da responsabilità il debitore, è necessario che quest’ultimo dimostri la propria assenza di colpa dando prova, tra l’altro, di aver posto in essere tutte le attività necessarie per rimuovere l’ostacolo frapposto da altri all’esatto adempimento.

(Con il patrocinio dell’avv. Trotti)

Ti possiamo aiutare?

Contattaci, senza impegno, per un primo colloquio

Dopo aver analizzato il tuo caso, valuteremo la possibilità di successo e ti forniremo un preventivo completo.

(+39) 02.76000092

info@trottiandpartners.com

Oppure compila il modulo per essere ricontattato

Campo non valido
Campo obbligatorio.
Inserire una e-mail valida.
Campo obbligatorio.
Campo non valido
Campo obbligatorio.
Campo obbligatorio.
Invia