Tribunale Civile di Milano Sent. n. 7130 del 2012 Contratto di agenzia. Recesso del preponente. Conseguente richiesta dell’agente ad ottenere le somme per le quali sia sorto il suo diritto al pagamento. Legittimità della richiesta. Riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto nel caso in cui ricorrano i requisiti previsti dall’art. 1751 c.c. Sulla base dell’A.E.C. del 2001, spettano all’agente le somme per le quali, al momento della cessazione del rapporto, era già sorto il suo diritto al pagamento, anche se le stesse non sono state corrisposte in tutto o in parte. Il Giudice ha inoltre stabilito che spetta all’agente l’indennità di cui all’art. 1751 c.c. qualora quest’ultimo dimostri di aver procurato nuovi clienti in ordine ai quali la mandante riceve ancora sostanziali vantaggi, nonostante la cessazione del mandato. (Con il patrocinio dell’avv. Trotti)
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