Per la Cassazione il principio della contestazione immediata, sia pure sommarla, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia - data l'analogia dei due rapporti - ma in relazione solo al recesso del preponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all'indennità per mancato preavviso) dell'agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche di comportamenti (del datore di lavoro o del preponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell'atto di recesso (del lavoratore o dell'agente) (Cass. n. 30063/2019, Cass. n. 23455/2004 e Cass. n. 3898/1999). Occorre, tuttavia, chiarire il principio secondo cui, se è vero che il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, a tal fine è sufficiente e necessario che di essi l'agente sia a conoscenza, anche "aliunde". Nel caso specifico, l’agente era consapevole di svolgere attività di concorrenza illecita.
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