La Suprema Corte si è recentemente pronunciata affermando che "non sussiste una piena sovrapponibilità tra patto di esclusiva e divieto di concorrenza, configurandosi il primo come limite esterno ed ulteriore all'attività ordinaria dell'agente volto a non consentire al medesimo di acquisire una pluralità di mandati, mentre il secondo si concreta in un limite interno e connaturale al rapporto di agenzia, che osta a che l'agente possa assumere sul mercato la posizione, eccedente il ruolo cui risulta obbligato in base al relativo contratto, di produttore di beni in diretta concorrenza con il prodotto di cui, come agente, è tenuto a promuovere la commercializzazione, differenza concettuale che vale a conferire pieno fondamento giuridico all'orientamento accolto dalla Corte territoriale che ha correttamente configurato il divieto di concorrenza di cui al contratto inter partes come riflesso di un connaturato dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, previsto in via generale dall'art. 1375 c.c. e non come limite ulteriore alla libertà negoziale dell'agente, non qualificabile come clausola vessatoria e tale, perciò, da non richiedere, ai fini della sua validità, la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 c.c."
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