La giurisprudenza di merito è tornata recentemente ad occuparsi dell’istituto del recesso nell’ambito del contratto di agenzia, ribadendo che in tale rapporto esistono tre tipologie di recesso:
a) per giusta causa senza alcun preavviso (ove si verifichi un inadempimento imputabile alla parte che subisce il recesso talmente grave che non consenta la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e se il recedente è l’agente, quest’ultimo conserva il diritto all’indennità di cessazione del rapporto)
b) con preavviso (se la parte recedente è l’agente, quest’ultimo non avrà diritto all’indennità di cessazione del rapporto, salva l’indennità di risoluzione del rapporto – firr - laddove siano applicati gli AEC)
c) con preavviso per circostanze attribuibili al preponente.
Quest’ultima tipologia si desume dall’articolo 1751 c.c., che prevede un’ipotesi di recesso giustificato, da parte dell’agente, e non determinato da un inadempimento della preponente colpevole e di così grave importanza da escludere la prosecuzione anche temporanea del rapporto (giusta causa sub a che precede), bensì motivato da un inadempimento del preponente di non scarsa importanza, che abbia turbato la relazione contrattuale, senza tuttavia comportarne la cessazione immediata.
In tale evenienza l’agente conserva il diritto di ottenere dalla mandante l’indennità ex art. 1751 c.c. in presenza dei relativi presupposti, non dovendo proseguire nell’esecuzione del rapporto, ormai turbato, oltre i termini del preavviso dovuto.
Lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti avendo ottenuto in tal senso pronunce favorevoli agli agenti.
Stefano Novello
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